Taglio del cuneo fiscale 2020: ulteriori precisazioni di NoiPA e dell’Agenzia delle entrate.
NoiPa fornisce indicazioni sulle modalità di gestione della rinuncia al trattamento integrativo, l’Agenzia delle Entrate sull’Istituto della compensazione.
Ricordiamo che l’operazione taglio del cuneo fiscale partita da questo mese di luglio e vale poco meno di 3 miliardi quest’anno, che diventeranno 5 nel 2021.
Per maggiori informazioni su come funziona questo meccanismo potete consultare questo articolo.
NOIPA è il sistema informatico che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha realizzato per gestire i processi di
degli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione.
Con una specifica comunicazione scaricabile nell’area riservata di ciascun amministrato (settore scuola, afam e alcuni enti di ricerca) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sulla riduzione del cuneo fiscale.
In caso di errori di accesso con l’utenza potete consultare questo nostro articolo sull’argomento.
In particolare riguardo al cosiddetto trattamento integrativo di importo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021 (se il reddito annuo complessivo individuale non superi i 28.000 euro), ciascun amministrato può utilizzare la funzionalità self service già in uso per il “Bonus 80 euro”, per:
A coloro che avevano già rinunciato al Bonus e non effettueranno alcuna operazione di ripristino, non sarà corrisposto il trattamento integrativo.
Nella medesima comunicazione Noipa segnala che non è possibile utilizzare la modalità self-service per rinunciare all’ulteriore detrazione fiscale per i titolari di redditi superiori 28.000 euro e fino a 40.000 euro annui.
Infine NOIPA ricorda che:
Il Decreto Legge 3/20 prevede che i sostituti d’imposta:
Sul secondo punto relativo all’istituto della compensazione e che interessa il settore privato e alcuni settori della Pubblica Amministrazione, (ad esempio Enti Pubblici di Ricerca, Università statali, ecc.), l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 35/E del 26 giugno 2020 ha fornito alcune importanti indicazioni.
In particolare:
Inoltre l’Agenzia ricorda che:
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it